Ristrutturazione e riconversione dei vigneti: nuove scadenze per le domande 2021/2022
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Con circolare n. 38017 del 24 maggio 2021 di AGEA Coordinamento sono state definite le modalità operative per l’attuazione della misura della Ristrutturazione e della riconversione dei vigneti (RRV) in sostituzione della precedente circolare di Agea Coordinamento n. 21714 del 19 marzo 2020.
Evidenziamo che - limitatamente alla campagna 2021/2022 - il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 luglio 2021; inoltre, sempre con riferimento alle domande presentate nella campagna 2021/2022, i richiedenti non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, prima del 1° novembre 2021 per consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante.
Il periodo entro cui realizzare le azioni di riconversione e ristrutturazione non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto, mentre il reimpianto deve avvenire entro il periodo di validità della relativa autorizzazione. In ogni modo, il periodo di esecuzione dell’azione è fissato in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga al più tardi entro il 15 ottobre 2023.
Per quanto riguarda le domande di pagamento, sottolineiamo che il richiedente presenta la richiamata istanza secondo lo scadenzario previsto nella domanda iniziale ai sensi del relativo bando regionale o provinciale, a seconda dei casi, e – comunque - entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dall’Ente istruttore.
A tal proposito, si rammenta che la pandemia dovuta a COVID-19 è considerata una causa di forza maggiore/circostanza eccezionale fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020.
In ogni caso il termine per la conclusione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento finale deve essere compatibile con il termine finale per l’esecuzione dei pagamenti del 15 ottobre 2023.
Ricordiamo che la superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari, che scende a 0,3 ettari per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro.
Ricordiamo, infine, che il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.
Poiché le Regioni e Province autonome adotteranno proprie determinazioni, si suggerisce – ad ogni buon conto - di fare sempre riferimento a quanto indicato nei rispettivi bandi di prossima emanazione.