Modalità di vidimazione degli attestati rilasciati dalle distillerie e dagli acetifici
- undefined
Si informa che, con decreto n. 509 del 23 aprile 2020, il Ministero è intervenuto sulle modalità di vidimazione degli attestati rilasciati dalle distillerie e dagli acetifici a seguito delle consegne di vino, vinacce e feccia di vino da parte degli operatori vitivinicoli nel quadro della misura della distillazione dei sottoprodotti.
In particolare, con il citato decreto, limitatamente all’anno 2020, la procedura di vidimazione degli attestati di cui all’articolo 6 ed all’articolo 9 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 è assolta mediante invio tramite PEC all’ufficio ICQRF territorialmente competente degli attestati di consegna non compilati, conformemente alle specifiche tecniche riportate nell’allegato del richiamato decreto. Inoltre, le distillerie e gli acetifici appongono sugli attestati una dicitura riferita all’avvenuto invio tramite PEC ed al giorno di avvenuta consegna, seguendo le specifiche tecniche indicate nell’allegato del decreto.
Si allega copia del provvedimento. DecretoDipartimentoconvalidaattestati_DM27novembre2008_allegato_rev.04_1.pdf