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Normative

Gli aggiornamenti di leggi e decreti che riguardano il mondo dei vini, degli spiriti e degli aceti

30 Luglio 2020

Le istruzioni Agea per le dichiarazioni di giacenza 2019/2020

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di Redazione | in 
Normative

Con circolare n. 50082 del 29 luglio 2020 (in Allegato ), AGEA Coordinamento ha diramato le istruzioni applicative per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e mosti per la campagna 2019/2020.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario.

Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:

-          I consumatori privati;

-          I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;

-          I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Le dichiarazioni di giacenza sono presentate telematicamente all’AGEA dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre 2020.

Si ricorda che la rettifica delle dichiarazioni è consentita esclusivamente per la correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto.

Si precisa che per i soggetti che hanno il proprio fascicolo costituito presso l’Organismo Pagatore della Regione Piemonte, la dichiarazione di giacenza va presentata alla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite da tale ente.

La dichiarazione di giacenza può essere presentata:

-          Per il tramite di un CAA;

oppure

-          In proprio tramite il portale SIAN accendendo in qualità di utenti qualificati;

oppure

-          Utilizzando direttamente i dati presenti nel Registro telematico vino per le aziende che hanno effettuato la chiusura telematica del registro stesso.

Infine, si richiama l’attenzione sulle seguenti precisazioni:

-          Le quantità da indicare nella dichiarazione sono riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio;

-          Le quantità riferite ai vini presi in carico nel registro come vini atti a diventare vini a DOP vanno indicate nella dichiarazione nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo;

-          Nelle apposite caselle del modello di dichiarazione per i vini con o senza IGP devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto;

-          I vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in conto imbottigliamento o altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima Azienda. A tal fine, le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinguerle con quelle appartenenti all’impresa che effettua l’operazione;

-          Nel caso di depositi all’ingrosso di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi;

-          I vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di magazzino all’ingrosso, da non confondersi con quella di deposito all’ingrosso di cui sopra, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico;

-          Va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che decidono di avvalersi dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune. Qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio. Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune.

Allegato_1_AGEA_circolaregiacenze.pdf

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