Inps, esonero contributivo per i periodi novembre 2020-gennaio 2021
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Segnaliamo la pubblicazione del messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021 con cui Inps ha fornito talune indicazioni in materia di esonero contributivo per i periodi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Più precisamente, le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.
Per memoria, gli articoli 16 e 16-bis del c.d. DL Ristori, -bis, -ter e –quater, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 hanno introdotto - per i periodi di novembre 2020 e dicembre 2020 - l’esonero contributivo in favore di talune aziende, fra cui quelle vitivinicole, che svolgono le attività identificate dai codici Ateco riportati all’allegato 3 del medesimo decreto legge: citiamo, per i settori di intesse della Federazione, i codici Ateco 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. e 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.
Successivamente, l’esonero è stato esteso al mese di gennaio 2021 dall’art. 19, comma 1, lettera a), del c.d. DL Sostegnianch’esso convertito, con modificazioni, in Legge.
In particolare, il richiamato art. 19 ha previsto che l’esonero, inizialmente riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, sia riconosciuto anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della medesima Comunicazione. In estrema sintesi, ciò ha consentito di individuare limiti di spesa più ampi in favore delle Aziende richiedenti.
Considerato che il riconoscimento dell’esonero anche ai sensi della sezione 3.12 del citato Quadro Temporaneo ha imposto a Inps di rivedere la definizione della disciplina di autorizzazione del beneficio per le aziende che intendono utilizzare la previsione della predetta sezione 3.12, l’Ente ha ritenuto opportuno differire le scadenze dei versamenti relativi alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 in attesa della definizione degli esiti della domanda di esonero, la cui disponibilità sarà comunicata con successivo messaggio, previa pubblicazione della circolare relativa all’esonero.
Inps ha precisato che il differimento vale per tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente al predetto esonero.
Scarica il messaggio Inps.
Scarica allegato quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.