23 Marzo 2020
Ecco i chiarimenti sulla sulla moratoria di legge introdotta dall'articolo 56 e sui versamenti previdenziali Inps
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di Redazione
| in Normative
A beneficio di tutti pubblichiamo alcuni chiarimenti connessi alle recenti disposizioni di legge:
- sul sito del MEF sono stati pubblicati dei chiarimenti sulla moratoriadi legge introdotta dall'articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia) del DL 18/2020 (Decreto Legge “Cura Italia”):
http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/
I chiarimenti consentono di verificare alle Piccole e Medie Imprese come attivare le previsioni di sollievo contenute nel Decreto Legge; - l’INPS ha ripreso la materia dei versamenti previdenziali, attraverso un chiarimento offerto dal Ministero del Lavoro;
- DPCM 22/03/2020– Blocco delle attività: in relazione al decreto del Presidente del Consiglio di ieri (allego il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), sono giunti alcuni primi quesiti interpretativi. Fermo restando che man mano che usciranno chiarimenti provvederemo a darne notizia, riportiamo alcune prime indicazioni:
- a)il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni;
- b)per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti;
- c)per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO. È opportuno precisare che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF;
- d)al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nell’allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte. Attraverso questa procedura, ad esempio, può essere garantita la continuità di fornitura dei materiali e accessori per il confezionamento, la presentazione e l’imballaggio dei prodotti, qualora gli specifici codici di lavorazione non fossero presenti nell’allegato al decreto;
- e)allo stesso modo, o tramite la previsione generale dell’articolo 1 – lett. f), possono trovare soluzione i casi di incongruenza fra il codice che appare nel certificato camerale dell’azienda (ad esempio codice di commercio) e l’attività di produzione tradizionalmente svolta e testimoniata anche nell’oggetto sociale.
Scarica il Dpcm del 22 marzo
Scarica i chiarimenti Inps sui contributi previdenziali