Tutte le regole della produzione biologica nel nuovo Testo unico
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Pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo che, in conformità alla normativa dell'Unione europea, contiene i principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Per chi disattende le norme e induce in errore il consumatore sulla conformità del prodotto al regolamento sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 7.000 euro a 18.000 euro. Il decreto è in vigore dal 22 marzo.
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20 - Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 17. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2018 ha pubblicato il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 che armonizza le normative relative alla produzione biologica, in particolare i controlli, la certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria.
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica e autorizza nonché delega i compiti di controllo agli organismi preposti ovvero gli enti accreditati. Gli organismi di controllo seguono una procedura standard e rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al controllo che consente l’identificazione dell’operatore, il tipo o la gamma di prodotti, previa visita ispettiva con esito favorevole. In caso di inadempienza o infrazioni viene applicata la sospensione della certificazione o l’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo.
Agli organismi di controllo compete l’obbligo di comunicare al Ministero eventuali irregolarità e l’applicazione delle misure collegate, redigere ed aggiornare l’elenco dei prodotti certificati per ogni operatore. Gli organismi di controllo sono soggetti a sanzioni amministrative e pecuniarie ove non svolgano in maniera corretta i propri obblighi di controllo verso gli operatori. Agli operatori spetta l’obbligo di redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attività del sito e dell'unità produttive, rispettare le norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione; eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, adottare un sistema, che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione.
Chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 18.000 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari.
Il decreto è entrato in vigore il 22 marzo 2018.