Definizione di “Aceto naturale”, l'Olanda fissa nuove norme
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Il Governo olandese, nel quadro di un aggiornamento di disposizioni tecniche interne, ha modificato la legge nazionale antisofisticazione introducendo una riserva d’uso per la denominazione di vendita “aceto naturale”.
Più precisamente, l’articolo 3 del decreto relativo alla legge antisofisticazione sulle denominazioni riservate stabilisce che la denominazione di vendita “aceto” può essere utilizzata da un prodotto liquido contenente acido acetico come componente caratteristico, a condizione che il tenore di acido acetico del prodotto sia di almeno 4 grammi per 100 ml. Il requisito riguarda sia il prodotto ottenuto dalla fermentazione naturale delle materie prime agricole sia la variante costituita da una soluzione di acido acetico sintetico in acqua.
La modifica introdotta è stata, così, motivata dalla mancanza di una distinzione giuridica tra aceto naturale e aceto sintetico, assenza che, secondo il governo dell’Aja, può confondere o indurre in errore il consumatore. Per evitare tale conseguenza, i Paesi Bassi hanno deciso di riservare la denominazione di vendita “aceto naturale" ai soli prodotti ottenuti esclusivamente da fermentazione naturale. Conseguentemente, i prodotti contenenti acido acetico sintetico non possono recare questa denominazione. La disposizione si applica anche nei casi in cui l’aceto è presente come ingrediente in un prodotto trasformato.
Si ricorda che trattandosi di una disposizione nazionale olandese, in virtù del diritto UE, si applica ai soli prodotti realizzati nei Paesi Bassi e non ai prodotti ivi importati.
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