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13 Ottobre 2020

Ministero Salute: le regole per la durata di quarantena e isolamento

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di Redazione | in 
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In allegato la nuova circolare del Ministero della Salute recante indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. La circolare recepisce le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, definite all’esito ella riunione di ieri domenica 11 ottobre.

La circolare definisce cosa si intende per isolamento e quarantena. L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In base a questo il ministero stabilisce le durate di isolamento:

Ø  Casi positivi asintomatici (10 giorni + test) - le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo

Ø  Casi positivi sintomatici (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test) - le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Ø  Casi positivi a lungo termine – (21 giorni dalla comparsa dei sintomi) le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Ø  Contatti stretti asintomatici– I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

o   un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure

o   un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Circolare_Min._Salute_su_isolamento_fiduciario_e_quarantena.pdf

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